Come aderire 

Per aderire all'Associazione Ferrarese Acquariofilia ed Erpetologia è molto semplice: basta compilare ed inviare il modulo che segue in questa sezione. I soci riceveranno direttamente al proprio indirizzo la tessera, potranno ricevere il set omaggio e partecipare attivamente alle attività sociali ed a tutte le iniziative riservate ai soci. Oltre al modulo di iscrizione riportiamo anche lo statuto dell'associazione per una corretta visione dei regolamenti sociali.

La quota sociale fissata per l'anno 2011 è di (20 Euro) pagabili con bonifico bancario sul conto corrente bancario: 

N°1036484  presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna  -Sede di Ferrara-   ABI 5387    CAB 13000

 intestato a:  Associazione Ferrarese Acquarioflia ed Erpetologia 

Via Padova 238 - 44100 Ferrara 

indicando come causale      - Quota associativa anno 2011 -  

per velocizzare l'invio della documentazione inviare copia della distinta all'indirizzo  e-mail info@afae.it

oppure con assegno bancario non trasferibile sempre intestato ad Associazione Ferrarese Acquariofilia ed Erpetologia

 


Modulo d'iscrizione


Nome
Cognome
E-mail
Via
Città
Provincia
C.A.P.
Numero di telefono
Settore di interesse esemp. acqua dolce

 

Note e commenti

Informativa ai sensi dell'art. 10 legge 675/1996

AFAE - titolare del trattamento - Via Padova 236, Ferrara - la informa che i suoi dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente, nel rispetto della massima riservatezza, per le operazioni necessarie alla gestione della sua adesione, nonché per promuovere e farle conoscere le iniziative dell'Associazione. I dati non saranno né comunicati né diffusi. Ai sensi dell'art. 13, legge 675/96, lei potrà esercitare i relativi diritti, tra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati scrivendo a AFAE. Il nominativo dei responsabili del trattamento può essere richiesto direttamente ad AFAE.


 

STATUTO "A.F.A."- ASSOCIAZIONE FERRARESE ACQUARIOFILIA

Art. 1: E’ costituita nella città di Ferrara la A.F.A. (Associazione Ferrarese Acquariofilia ed Erpetologia ) con sede sociale a FERRARA-Via Padova 238. ( O.N.L.U.S. che opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale). E’ una libera associazione che non persegue fini di lucro. Ha per scopi:

a) Incrementare e valorizzare l’acquariofilia e l’erpetologia;

b) Promuovere ricerca sulle specie di interesse acquariofilo con finalità’ di migliorare le condizioni di vita degli animali.

Art. 2 : Finalità: L'A.F.A. nelle sue possibilità e avvalendosi in modo determinante delle prestazioni spontanee e gratuite dei propri associati:

a) opera per la divulgazione culturale dell'acquariofilia ed erpetologia ed in tutti i suoi aspetti ambientali.

b) assiste tutti coloro che ne facciano richiesta per raggiungere gli scopi prefissati (culturali e scientifici). Per il raggiungimento di questi obbiettivi si prefigge di aprire uno sportello a disposizione della cittadinanza, presso il quale rispondere ai quesiti in materia ambientale.

c) favorisce la collaborazione con gli enti e le istituzioni a ciò preposte, mediante lo scambio di materiali e la costituzione di gruppi di ricerca e di studio per la salvaguardia delle biodiversità e specie in via di estinzione adoperandosi per la reintroduzione nel loro habitat naturale.

d) si impegna per la divulgazione delle proprie esperienze, che saranno a disposizione di tutti coloro che ne facciano richiesta.

e) si propone di instaurare rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche per la diffusione e il rispetto della Natura inserita nell'ecosistema.

f) vieta di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'Art.1- a)-b) e nell'Art.2- a)-b)-c)-d)-e) dello statuto, ad eccezzione di quelle direttamente connesse dall'Art.10 - a) del D. Lgs n.460/97

Art. 3 : L‘A.F.A. e’ una libera associazione priva di scopi commerciali o comunque di lucro e possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età senza distinzione di sesso e convinzione politica.

Art. 4 : Per iscriversi al gruppo occorre presentare una domanda scritta e firmata in cui si dichiara di accettare il presente statuto. La domanda, indirizzata al Consiglio direttivo, viene da questo esaminata e qualora non venga accettata il Consiglio stesso e’ tenuto a motivarne il rifiuto.

Art. 5 : Tutti coloro che abbiano presentato regolare domanda e siano accettati in qualità di soci, in base al presente statuto sono iscritti nel "LIBRO DEI SOCI".

Art. 6 : Ciascun socio e’ tenuto a pagare, all’atto dell’iscrizione, una quota annuale, nella misura fissata, anno per anno dal Consiglio direttivo. La quota non può essere ceduta a terzi. Ai soci non spetta alcun compenso per l'attività prestata. Possono essere soltanto rimborsati dalle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 7 : Nel caso di scioglimento dell’Associazione i soci non avranno diritto a ricevere nessuna quota del patrimonio sociale, detto patrimonio sarà donato ad altra associazione di volontariato che persegua gli stessi nostri scopi.

Art. 8 : Il diritto di socio si perde per:

a) Mancato pagamento della quota di iscrizione annuale;

b) Per espulsione deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, qualora il socio trasgredisca le norme statutarie o che con il suo comportamento arrechi danno morale o materiale all’Associazione.

Art. 9 : Il pagamento della quota annuale deve avvenire in base a quanto stabilito dall’Assemblea di programmazione e deve essere effettuato entro il 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 10 : Le cariche sociali sono:

-IL PRESIDENTE

-IL VICE-PRESIDENTE

-IL SEGRETARIO TESORIERE

-I CONSIGLIERI

Art. 11 : Sono organi sociali :

a)-L’ASSEMBLEA DEI SOCI

b)-IL CONSIGLIO DIRETTIVO

c)-N.3 SINDACI REVISORI (eletti dall’Assemblea e che restano in carica 3 anni).

Art. 12 : Le assemblee vengono convocate con avviso scritto ad ogni singolo socio. L’avviso di convocazione delle Assemblee deve essere spedito almeno due settimane prima, in casi particolari, di estrema urgenza, la comunicazione può essere spedita entro una settimana dalla convocazione.

Art. 13 : L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno.

Nel mese di Febbraio per l’approvazione di un rendiconto economico finanziario, del Bilancio consuntivo e per il rinnovo del Consiglio direttivo e nel mese di Novembre per la programmazione delle attivita’ da svolgere.

Art. 14 : L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, fondi e riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 : L’Assemblea è convocata:

a)-Tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

b)-Allorchè ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci; L’assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 16 : In prima convocazione L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, la seconda convocazione può avere luogo dopo ventiquattrore dalla prima.

Art. 17 : L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti e dei soci presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali.

Art. 18 : L’Assemblea che delibera sullo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti al Libro dei Soci.

Art. 19 : Ciascun socio ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da un altro socio, accettando la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 20 : L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in subordine, dal Vice-Presidente o da altro socio nominato dall’Assemblea stessa. L’Assemblea nomina tre scrutatori che avranno il compito di constatare la regolarità e validità dei voti espressi in modo palese o per divisione.

Art. 21 : Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da n. 4 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci al proprio interno. I Membri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Qualora durante l’anno venissero a mancare, per qualsiasi motivo fino a due consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi non eletti.

Art. 22 : Il Consiglio direttivo deve:

a)-curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

b)-redigere i bilanci Consuntivo e Preventivo;

c)-compilare i regolamenti interni in accordo con le norme statutarie e le deliberazioni dell’Assemblea;

d)-deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

e)-deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza, e l’espulsione dei soci;

f)-compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

g)-promuovere e favorire la partecipazione dei soci all’attività del gruppo;

h)-promuovere e favorire la collaborazione con altre associazioni i cui fini e scopi siano in sintonia con il presente Statuto;

i)-predisporre i programmi annuali o pluriennali da presentare all’approvazione dell’Assemblea programmatica;

l)-quantificare all’Assemblea la quota sociale proposta per la realizzazione del piano programmatico elaborato;

m)-impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

n)-conservare tutte le scritture di Legge (Amministrativo-contabili) presso la sede sociale succitata e renderle disponibili a qualsiasi richiesta sia da parte dei Soci che dei Revisori dei Conti.

Art. 23 : Il consiglio dispone del patrimonio dell’Associazione e ne usufruisce secondo le direttive che riceve dall’Assemblea dei soci. Il patrimonio del gruppo è costituito da:

a)-quote sociali e da eventuali contributi straordinari;

b)-eventuali contributi o donazioni elargiti da Enti o privati;

c)-beni mobili.

Art. 24 : Non possono far parte del Consiglio direttivo coloro che svolgono abitualmente un’attività commerciale nell’ambito dell’acquariofilia e dell’erpetologia.

Art. 25 : Il consiglio nomina il Presidente, il Vice-Presidente, ed il Segretario Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, quindi è chiamato ad assolvere a tutti i compiti specifici riguardanti l’Associazione, nel pieno rispetto delle regole stabilite dal presente Statuto ed alle decisioni dell’Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente con uguali poteri. Il Segretario-Tesoriere ha il compito di redigere i verbali dell’Assemblea, dei Consigli direttivi, di custodia della documentazione tecnico-amministrativa-contabile, di aggiornamento del Libro dei Soci, curare la corrispondenza e la gestione finanziaria.

Art. 26 : Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, più due membri supplenti, eletti nell’Assemblea, fra i soci in regola con il versamento della quota sociale. I Revisori dei Conti provvedono al controllo dell’amministrazione dell’Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo ed alla compilazione della relazione annuale. Qualora i Revisori dei Conti riscontrassero irregolarità’, dovranno darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e se opportuno a tutti gli aderenti all’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e può operare per la parte di competenza in qualsiasi momento.

Art. 27 : Nessun compenso è previsto per chi rivesta incarichi sociali.

Art. 28: Il presente Statuto, dopo l’approvazione dei Soci ha valore immediato. Eventuali modifiche potranno essere proposte all’Assemblea dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci aventi diritto di voto. In quest’ultimo caso la richiesta va formulata per iscritto.

Art. 29 : L'associazione si impegna nell'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 30 : Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge e di principi di diritto vigenti.


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